Introdotti nel 2003, i voucher, o buoni lavoro, hanno come finalità quella di regolamentare le prestazioni lavorative accessorie, ovvero quelle non riconducibili a contratti perché svolte in maniera saltuaria. Il quadro normativo in materia ha subito di recente delle modifiche rilevanti. I voucher, spesso oggetto di abusi lavorativi, sono stati in un primo tempo aboliti dal Decreto Legge 25/2017 e successivamente reintegrati e modificati con l’approvazione della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017). La novità più importante di quest’ultimo intervento legislativo è rappresentata dall’introduzione dei cosiddetti “nuovi voucher”, che sono entrati ufficialmente in vigore il 10 luglio scorso.
Come indicato dalla Circolare 107/2017 dell’INPS, i voucher precedentemente aboliti sono stati reintrodotti sotto una nuova veste e sostituiti dal Libretto di Famiglia (Lf) e dal Contratto di Prestazione Occasionale (Cpo). A distanza di tre mesi dall’avvio dei nuovi voucher, i dati del monitoraggio INPS segnano però un’evidente diminuzione rispetto al vecchio sistema dei buoni lavoro. Nel trimestre luglio-settembre, si sono registratati 24.000 imprese, 8.000 famiglie, 17.000 lavoratori per un valore di circa 12 milioni versati. Un bilancio decisamente distante rispetto a quello del 2016 che, nello stesso periodo, ha rilevato 36 milioni di buoni venduti, 400.000 lavoratori coinvolti per un valore di 360 milioni di euro.
Quali sono le possibili ragioni di questa battuta d’arresto e, soprattutto, com’è cambiato il lavoro occasionale nella stagione del “dopo-voucher”?
I nuovi voucher: le principali caratteristiche
Chi sono gli utilizzatori che possono avvalersi delle prestazioni occasionali? Il Libretto Famiglia può essere utilizzato da persone fisiche (che non esercitino e non siano titolari di nessuna attività d’impresa) per attività di lavoro domestico, di cura, di manutenzione ed assistenza. Il Contratto di Prestazione Occasionale si rivolge invece a liberi professionisti ed imprese, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese del settore agricolo e pubbliche amministrazioni. Le categorie di prestatori , ovvero di coloro che possono fornire servizi e mansioni occasionali, si distinguono in studenti under 25, titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre forme di sostegno al reddito.
Limiti
Ciascun prestatore, in riferimento alla totalità dei datori di lavoro, può ricevere un compenso annuale massimo di 5.000 € (con un limite di 2.500 € per un singolo utilizzatore). Lo stesso limite si applica anche ai datori stessi. E la durata della prestazione lavorativa? Non può superare le 280 ore complessive nell’arco dello stesso anno. Anche gli utilizzatori sono soggetti a specifici limiti. Non possono, infatti, avvalersi di prestazioni accessorie da parte di lavoratori con i quali abbiano un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, attualmente in corso o terminato entro i sei mesi precedenti. Non possono accedere ai “nuovi voucher” anche i datori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, imprese dell’edilizia e settori affini, aziende che operano attività di escavazione, lavorazione del materiale lapideo, del settore delle miniere, torbiere e cave e le imprese operanti nell’ambito di appalti di opere o servizi.
Diritti e doveri
La nuova normativa riconosce al lavoratore il diritto al riposo giornaliero e settimanale, l’assicurazione contro gli infortuni, le malattie professionali, per l’invalidità e la vecchiaia. Inoltre, i compensi ricevuti non incidono sullo stato di disoccupazione e sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono registrarsi sull’apposita piattaforma online dell’ INPS per poter usufruire dei “nuovi voucher”. In particolare il datore deve versare una somma di denaro che formerà il portafoglio elettronico per gli oneri di gestione, contributi previdenziali ed assicurativi ed è obbligato a comunicare, entro i termini previsti, lo svolgimento della prestazione occasionale, sia nel caso del Libretto Famiglia che del Contratto di Prestazione Occasionale. Nel momento in cui la prestazione non dovesse avvenire, il datore è tenuto a darne comunicazione entro tre giorni lavorativi.
Perché si ricorre sempre meno ai “nuovi voucher”?
Alcune delle possibili ragioni del rallentamento, rilevato a distanza di pochi mesi dell’entrata in vigore dei nuovi buoni, sono da ricercarsi nelle procedure di registrazione appena descritte e da molti considerate troppo macchinose e burocratiche. Sotto esame vi sono anche i vincoli al ricorso dei nuovi voucher e le tempistiche necessarie perché le somme versate siano immediatamente utilizzabili. Tutti fattori che, a detta dei più critici, andrebbero ad inficiare la rapidità d’impiego di questi nuovi strumenti.
Quale rischio potrà determinare tale inversione di tendenza? La stretta evidente nel ricorso ai nuovi voucher lascia pensare che, purtroppo, una parte dei “vecchi” buoni sia stata inglobata nel lavoro nero, ma non mancano anche alcuni dati positivi. Infatti un buon numero di lavoratori ex “voucheristi” può essere rintracciata tra gli assunti a tempi determinato, dove si è evidenziato un aumento significativo dei contratti di somministrazione del +20,4% (dati INPS).
Per tracciare un bilancio definitivo sarà necessario attendere i prossimi mesi e vedere se vi saranno ulteriori sviluppi positivi e, soprattutto, se i “nuovi voucher” riusciranno effettivamente a colmare il vuoto legislativo, lasciato dall’abrogazione del marzo 2017, e ad ottenere risultati concreti nella lotta al lavoro sommerso.